L'assicurazione per responsabilità civile derivante dal danno arrecato a terzi in un sinistro provocato alla guida di una moto o di un motociclo (RC moto) è obbligatoria, in Italia, dal 1969, esattamente come per le automobili. Lo scopo di questa assicurazione è coprire i danni che il motociclista può causare a terzi in caso di sinistro. Il funzionamento è semplice: il soggetto decide di assicurarsi, quindi versa un premio alla compagnia assicuratrice che, in cambio, si assume l'impegno di intervenire per coprire i danni che tale soggetto cagioni a terzi in caso di sinistro. Quindi, in caso di incidente, sarà la compagnia ad intervenire per pagare i danni causati a terzi al posto del soggetto assicurato che li ha cagionati. Ogni polizza prevede dei massimali, cioè somme che rappresentano la cifra massima che sarà disposta a pagare la compagnia per coprire i danni provocati dall'assicurato. Come per l'automobile, l'assicurazione per responsabilità civile della moto o del motociclo è obbligatoria non solo se si si è alla guida, ma anche nel caso in cui il mezzo venga lasciato in sosta su un'area pubblica. Non è, invece, obbligatoria per legge in caso di circolazione o sosta esclusivamente in aree private.
Per ciò che riguarda le cosiddette garanzie accessorie, cioè coperture assicurative contro rischi diversi dalla responsabilità civile (ad esempio, gli atti vandalici che può subire il proprio veicolo, il furto, l'incendio e molti altri), esse non sono obbligatorie per legge in Italia. Di conseguenza, ognuno può decidere di includerle o meno nel proprio contratto assicurativo. Le assicurazioni, in genere, permettono all'assicurato di decidere che tipi di garanzie accessorie acquistare in abbinamento alla RC moto e quali, invece, tralasciare. In tal modo, ciascuno può costruirsi un pacchetto assicurativo flessibile e personalizzato, che è un bel vantaggio. Generalmente, quasi tutte le garanzie accessorie prevedono delle franchigie o degli scoperti, cioè porzioni di risarcimento del danno che, benchè sia vigente la copertura assicurativa, restano in capo al soggetto assicurato. Ad esempio, se la garanzia accessoria copre i danni da atti vandalici, ma ha una franchigia di 200 euro, allora, nel caso di un atto vandalico che abbia cagionato danni al mezzo assicurato per 600 euro, 200 euro saranno a carico del contraente, mentre i restanti 400 euro saranno a carico della compagnia. Chiaramente, se il danno è inferiore alla franchigia, la compagnia assicurativa non indennizza alcunchè, dato che l'indennizzo corrisponde alla differenza positiva tra l'ammontare totale del danno e la franchigia. Ciò non vale per lo scoperto, generalmente, in quanto esso viene, nella maggior parte dei casi, calcolato come percentuale del danno.
Le garanzie accessorie sono delle coperture assicurative ulteriori rispetto alla RC auto, per mezzo delle quali il soggetto assicurato può tutelarsi contro rischi di vario genere, quali, ad esempio, gli atti vandalici che può subire il proprio veicolo, il furto, l'incendio, la rottura dei cristalli e molti altri. Generalmente, le garanzie accessorie, e questo può valere per tutte, sono caratterizzate da delle franchigie o da degli scoperti, cioè porzioni di risarcimento del danno che, nonostante la copertura assicurativa, restano a carico del soggetto assicurato. Per fare un esempio, se la garanzia accessoria copre i danni da atti vandalici, ma ha una franchigia di 200 euro, allora, nel caso di un atto vandalico che abbia cagionato danni al mezzo assicurato per 600 euro, 200 euro saranno a carico del contraente, mentre i restanti 400 euro saranno a carico della compagnia. Chiaramente, se il danno è inferiore alla franchigia, la compagnia assicurativa non indennizza alcunchè, dato che l'indennizzo corrisponde alla differenza positiva tra l'ammontare totale del danno e la franchigia. Ciò non vale per lo scoperto, generalmente, in quanto esso viene, nella maggior parte dei casi, calcolato come percentuale del danno.
Di norma, la polizza assicurativa moto si basa sul bonus-malus, un sistema che istituisce dei premi per gli assicurati che non provocano sinistri. Infatti, chi non ha incidenti con colpa nel corso del periodo di copertura viene ricompensato per il periodo successivo, ad esempio, con un aumento dei massimali, oppure con una riduzione del premio da pagare. In questo modo, l'assicurato diligente e che ha tenuto un buon comportamento ottiene dei vantaggi per il periodo assicurativo seguente. Chiunque si assicuri viene classificato in una classe di merito, cioè una categoria che lo identifica in base ai sinistri che ha provocato nel periodo assicurativo. Le classi di merito sono 18 e vanno dalla prima, nella quale si collocano i soggetti che non hanno provocato incidenti, all'ultima, in cui ci sono le persone che hanno causato sinistri con maggiore frequenza. Un requisito importante della classe di merito è che essa è suscettibile di variazioni: se l'assicurato non ha causato incidenti nel corso del periodo assicurativo, allora avanza di una classe, ottenendo dei benefici in virtù della buona condotta tenuta; se, invece, ha provocato incidenti viene retrocesso. La classe di merito più bassa, cioè la prima, è anche la più economica, pertanto richiede che venga pagato un premio più ridotto da parte dell'assicurato, mentre, muovendosi verso le classi di merito più alte, quindi verso la diciottesima, il premio da pagare aumenta. Spesso, le compagnie assicurative adottano, in parallelo, anche sistemi di classi interne diverse.
La prima assicurazione stipulata da un soggetto vede quest'ultimo collocato in quattordicesima classe di merito, poichè la compagnia assicuratrice non ha elementi per capire se costui è un individuo a rischio, cioè che provoca diversi incidenti con torto, oppure se è un guidatore prudente ed attento, che non causa sinistri. Si può, però, ricorrere al Decreto Bersani (Legge 40/2007), che permette a chi si assicuri per la prima volta di acquisire la classe di merito di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare già assicurato (ad esempio, un genitore). In questo modo, invece di partire dalla quattordicesima classe, l'assicurato ha la possibilità di partire da una classe molto più economica. Allo stesso modo, un soggetto che acquisti una seconda moto od un secondo ciclomotore può usufruire della propria classe di merito che già possiede relativamente al primo veicolo assicurato del medesimo tipo. Il Decreto Bersani si applica solo in caso di veicoli della medesima tipologia (ad esempio, è possibile acquisire la classe di merito di una moto per assicurare un'altra moto, ma non per assicurare un'auto, in quanto si tratta di un tipo di veicolo differente).
Insomma, si può dire che per l'assicurazione delle moto e dei ciclomotori valgono, in linea di massima, le stesse regole in vigore per l'assicurazione dell'auto.
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